Il trasferimento di sede e il trasferimento della gestione o della titolarità degli esercizi suddetti sono, del pari, soggetti a SCIA.
È subordinata alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi dell'art. 19 della legge n. 241/1990, anche l'attività di somministrazione di alimenti e bevande riservata a particolari soggetti elencati alle lettere a), b), c), d), e), f), g) e h) del comma 6 dell'art. 3 della legge n. 287/1991. Resta fermo quanto previsto dal D.P.R. n. 235/2001.
Il trasferimento della gestione o della titolarità di un esercizio di somministrazione per atto tra vivi o a causa di morte è subordinato all'effettivo trasferimento dell'attività e al possesso dei requisiti prescritti da parte del subentrante.
L'esercizio dell'attività è subordinato alla conformità del locale ai criteri sulla sorvegliabilità stabiliti con D.M. n. 564/1992, e successive modifiche e integrazioni, anche in caso di ampliamento della superficie.
L'avvio e l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande è soggetto al rispetto delle norme urbanistiche, edilizie, igienico-sanitarie e di sicurezza nei luoghi di lavoro.
Sono aperte le iscrizioni: 3355261922