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Nomina responsabile tecnico tintolavanderie - AGGIORNAMENTO
Come è noto il Regolamento regionale 30 maggio 2013, pubblicato sul BURP del 7 giugno 2013, ha disciplinato i requisiti per l’esercizio dell’attività professionale di tinto lavanderia, prevedendo la necessità di nominare un responsabile tecnico per ciascuna attività.

Ha altresì previsto una disciplina transitoria (art.6) per le attività esistenti alla data di entrata in vigore del regolamento (7 giugno 2013): "Le tintolavanderie in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge segnalano entro due anni successivi al Comune, mediante presentazione di apposita S.C.I.A, il nominativo del responsabile tecnico in possesso dei requisiti di cui all’art. 2 della legge. Decorso inutilmente il suddetto termine, il Comune, previa diffida, sospende l’attività dando un termine per la regolarizzazione, in mancanza della quale è disposta la cessazione dell’attività dandone comunicazione agli organismi competenti.”

Questo comporta che le lavanderie già attive al 7 giugno 2013, sono obbligate entro il 6 giugno 2015 a comunicare al Comune in cui operano – attraverso la SCIA – il nominativo del responsabile tecnico.

Verosimilmente la persona da indicare sarà il titolare dell’attività che, grazie all’esperienza maturata, potrà dimostrare di avere i requisiti per assumere l’incarico; qualora invece si opti per la designazione di altra persona (dipendente, socio, familiare coadiuvante) in possesso dei requisiti di legge, si dovrà utilizzare l’allegato 1.

Invitiamo pertanto i titolari delle imprese associate che si trovino nella situazione appena descritta a provvedere nei termini, prendendo tempestivamente contatto con il proprio SUAP di riferimento, anche al fine di verificare se sia stata predisposta una modulistica SCIA apposita (non ci risulta) o si debba utilizzare la modulistica standard pubblicata sul BURP 59 del 07/05/2014.

Articolo scritto da Confartigianato Bari il 18/05/2015 - Letto 1533 volte



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