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I Dispositivi di Protezione Individuale – DPII Dispositivi di Protezione Individuale – DPI

Per Dispositivo di Protezione Individuale – DPI si intende "qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.” (D.Lgs. n. 81/2008, art. 74, comma 1).

La dotazione dei lavoratori dei DPI appropriati ai rischi individuati è un obbligo del datore di lavoro rimarcato dal D.Lgs. n.81/2008, art. 18, comma 1, lettera d), che deve: "fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale”.

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I DPI sono trattati diffusamente in tutto il D.Lgs. n. 81/2008 e vengono affrontati in dettaglio nel Titolo III "Uso delle attrezzature di lavoro e dei Dispositivi di Protezione Individuale”, articoli da 74 a 79 e nell’Allegato VIII.
I DPI sono tanto importanti che il decreto vieta esplicitamente "la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso dei DPI non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro” (art. 23, comma 1). I DPI utilizzati devono essere anche elencati nel documento di valutazione dei rischi che deve contenere "l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati” (art. 28, comma 2, lettera b).

"I DPI devono essere conformi alle norme di cui al decreto legislativo 4 di¬cembre 1992 n. 475, e sue successive modificazioni” (D.lgs. n. 81/2008, art.76, comma 1).
Per essere a norma di legge i DPI devono soddisfare i seguenti requisiti generali applicabili a tutti i DPI:
1.    essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore;
2.    essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro;
3.    essere adeguati alle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore;
4.    essere adattabili dall’utilizzatore secondo le sue necessità;
5.    riportare la marcatura CE in modo visibile, leggibile e indelebile ed essere in possesso di tutte le certificazioni previste;
6.    essere corredati di istruzioni d’uso chiare, in lingua italiana o comunque in lingua comprensibile dal lavoratore.
Nei casi in cui un lavoratore sia soggetto all’azione di più rischi e si renda necessario l’uso simultaneo di più DPI (rischi multipli), questi devono essere compatibili tra loro e provvedere alla funzione protettiva per la quale sono stati progettati.
"In caso di rischi multipli che richiedono l’uso simultaneo di più DPI, questi devono essere tra loro compatibili e tali da mantenere, anche nell’uso simultaneo, la propria efficacia nei confronti del rischio e dei rischi corrispondenti”. (D.Lgs. n. 81/2008, art.76, comma 3).

Obblighi del datore di lavoro e del lavoratore relativamente alla gestione dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)
ai sensi del D.Lgs. n. 81/08.

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
Tra gli obblighi specifici del datore di lavoro stabiliti dal D.Lgs. n. 81/08 rientra quello di "fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale” (art 18, lettera d)), quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche ed organizzative di prevenzione.
Dal momento in cui si rende necessario l’utilizzo dei DPI da parte dei lavoratori, il datore di lavoro diventa il diretto responsabile della identificazione, della scelta, dell’utilizzo e della gestione dei DPI stessi e dovrà adempiere a precisi obblighi che il decreto specifica dettagliatamente all’art. 77 – Obblighi del datore di lavoro.
Identificazione e scelta dei DPI
Il datore di lavoro ha l’obbligo di identificare e scegliere il DPI più idoneo alle proprie esigenze, ricercando sul mercato quanto di meglio ci possa essere in funzione delle caratteristiche e dei requisiti necessari per provvedere ad un’adeguata protezione dei lavoratori. In particolare, gli obblighi ai quali il datore di lavoro deve adempiere sono:
1.    effettuare l’analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi e, in funzione di questi, individuare tra i DPI disponibili, quelli più idonei a proteggere il lavoratore dai rischi identificati, tenendo conto anche delle eventuali ulteriori fonti di rischio rappresentate dagli stessi DPI;
2.    adeguare la scelta dei DPI ogni qualvolta intervenga una variazione significativa negli elementi di valutazione tale da modificare le condizioni di rischio;
3.    valutare, sulla base delle informazioni fornite e delle norme d’uso dal fabbricante a corredo dei DPI, le caratteristiche dei DPI disponibili sul mercato e confrontarle con quelle da lui individuate come necessarie in fase di valutazione dei rischi;
4.    individuare, in base alle norme d’uso fornite dal fabbricante, le condizioni in cui un DPI deve essere utilizzato, in particolare per quanto riguarda la durata dell’uso, in funzione di:
1.    entità del rischio;
2.    frequenza dell’esposizione al rischio;
3.    caratteristiche del posto di lavoro di ciascun lavoratore;
4.    prestazioni del DPI.
Utilizzo e gestione del DPI
Ai fini di un corretto utilizzo e di una adeguata gestione dei DPI, il datore di lavoro deve:
1.    fornire ai lavoratori DPI "conformi alle norme di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, e sue successive modificazioni "(D.Lgs. n. 81/08, art. 76, comma 1);
2.    mantenere in efficienza i DPI e assicurarne le condizioni igieniche, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie;
3.    provvedere a che i DPI siano utilizzati soltanto per gli usi previsti;
4.    fornire istruzioni comprensibili per tutti i lavoratori;
5.    destinare ogni DPI ad un uso personale e, qualora le circostanze richiedano l’uso di uno stesso DPI da parte di più persone, prendere misure adeguate affinché tale uso non crei problemi sanitari e igienici ai vari utilizzatori;
6.    informare preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge;
7.    rendere disponibile in azienda informazioni adeguate su ogni DPI utilizzato;
8.    stabilire le procedure aziendali da seguire al termine dell’utilizzo, per la riconsegna e il deposito dei DPI;
9.    assicurare una formazione adeguata e organizzare, se necessario, uno specifico addestramento circa l’uso corretto e l’utilizzo pratico dei DPI. In ogni caso l’addestramento è indispensabile:
1.    per ogni DPI che protegga dai rischi mortali (appartenente alla terza categoria),
2.    per i dispositivi di protezione dell’udito.

OBBLIGHI DEI LAVORATORI
Il D.Lgs. n. 81/08 prevede un maggiore coinvolgimento dei lavoratori sia per quanto riguarda l’attuazione delle misure di tutela e prevenzione sul posto di lavoro, sia per la realizzazione di una corretta ed efficace applicazione delle regole stabilite dal decreto stesso. A questo proposito, infatti, l’art. 20 del decreto prevede obblighi specifici anche per il lavoratore; tra questi obblighi rientrano quelli relativi all’utilizzo e alla gestione dei Dispositivi di Protezione Individuale riportati all’art. 78, in base ai quali i lavoratori devono:
1.    sottoporsi ai programmi di formazione e addestramento organizzati dal datore di lavoro e, comunque, nei casi stabiliti;
2.    utilizzare i DPI messi a loro disposizione esclusivamente per lo scopo previsto e, comunque, sempre in maniera conforme all’informazione, alla formazione e all’addestramento ricevuti;
3.    avere cura dei DPI messi a loro disposizione;
4.    non apportare modifiche o manomissioni di propria iniziativa;
5.    seguire le procedure aziendali stabilite per la riconsegna dei DPI;
6.    segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto qualsiasi difetto o inconveniente rilevato nei DPI messi a loro disposizione.

Fonte: formasicuro.it
Articolo scritto da confartigianatogioia il 08/09/2016 - Letto 2449 volte



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