Quando e dove è obbligatoria l’installazione di apparecchi estintori? È obbligatorio installare estintori portatili in ogni ambiente pubblico ? Quali obblighi ha il datore di lavoro? Esistono dei criteri per stabilire il numero degli estintori necessari per ogni ambiente? Che tipo di estintore devo utilizzare?
Nel D.Lgs 81/08, allegato IV, sono enunciati i requisiti fondamentali degli ambienti di lavoro, in particolare al punto
4.1.3. (misure contro l’incendio e l’esplosione) è riportato che "devono essere predisposti mezzi ed impianti di estinzione idonei in rapporto alle particolari condizioni in cui possono essere usati, in essi compresi gli apparecchi estintori portatili o carrellati di primo intervento. Detti mezzi ed impianti devono essere mantenuti in efficienza e controllati almeno una volta ogni sei mesi da personale esperto”.
QUANDO E’ OBBLIGATORIO L’ESTINTORE IN NEGOZIO O UFFICIO?
L’art.3 del
DM 10.03.98 prevede che il datore di lavoro assicuri l’estinzione di un incendio in conformità ai criteri di cui all’allegato V (attrezzature ed impianti di estinzione). Infatti con la presenza di lavoratori dipendenti è obbligatorio effettuare la valutazione dei rischi: il Decreto Legislativo
81 del 2008 prevede, all’art. 46 (comma 2), che nei luoghi di lavoro siano adottate idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l’incolumità dei lavoratori. A questo proposito è difficile pensare che almeno una misura antincendio (un estintore, appunto) non sia prevista. E’ pur vero che possono anche esistere luoghi di lavoro che hanno una quantità irrisoria di materiale combustibile, nei quali questa misura è inutile.
Per un locale che non ha lavoratori dipendenti, è consigliabile valutare comunque i rischi aziendali, in quanto esiste la responsabilità nei riguardi del pubblico che accede al locale, ma anche per evitare di essere privi di misure di sicurezza specifiche in caso di incidenti. Infatti l'estintore serve a garantire il sicuro utilizzo delle vie d'uscita e l'estinzione dei principi d'incendio.
Fatta questa distinzione, la manutenzione delle attrezzature antincendio è un obbligo a carico del datore di lavoro sancito dal:
- D.Lgs. 81/08 art. 46
- D.M. n. 64 del 10 Marzo 1998, art. 4
I criteri per le distanze (massima di 30 metri) ed i tipi di estintori sono stabiliti dal
DM 10.03.98 allegato V e IV.
I criteri per effettuare la sorveglianza, il controllo, la revisione e il collaudo degli estintori sono stabiliti sempre dal
DM 10.03.98 allegato VI (controllo e manutenzione sulle misure di protezione antincendio) eseguite da aziende nel rispetto della norma
UNI 9994: 1 -2013.
Gli obblighi e le sanzioni a carico del datore di lavoro sono sanciti
art.64 e dall’art. 68 D.Lgs 81/08 con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.000 a 4.800 euro.