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Prova pratica - novembre 2016 2
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Videosorveglianza sui luoghi di lavoroVideosorveglianza sui luoghi di lavoro

Videosorveglianza sui luoghi di lavoro: qual è la normativa?
Tema molto dibattuto. Sempre più spesso, infatti, le aziende avvertono la necessità di installare telecamere per ragioni produttive, di sicurezza sul lavoro o come deterrente per prevenire furti e violazioni. Ma se da un lato questa scelta implementa la protezione di beni e persone, dall’altro cozza con le disposizioni in materia di tutela della privacy dei dipendenti.

Utilizzare le telecamere di sorveglianza per controllare il personale va contro la normativa vigente. Infatti, la Legge 300/1970 (Statuto dei lavoratori) vieta all’art. 4 l’uso di impianti audiovisivi e altre apparecchiature atte al controllo a distanza del personale dipendente. E anche la normativa sulla privacy (D.Lgs n.196/2003) richiama in toto la disciplina posta dall’art. 4 dello Statuto. (Il mancato rispetto della norma in materia di video-sorveglianza è punito con ammenda da € 154 a € 1.549 o arresto da 15 giorni ad un anno (art. 38 della Legge n. 300/1970), salvo che il fatto non costituisca reato più grave).

Un’azienda che vuole installare telecamere di sorveglianza sul posto di lavoro, prima di mettere in funzione l’impianto, deve:
- Informare i lavoratori interessati fornendo un’informativa privacy;
- Nominare un responsabile alla gestione dei dati registrati;
- Posizionare le telecamere nelle zone a rischio evitando di riprendere in maniera unidirezionale i lavoratori;
- Affiggere dei cartelli visibili che informino i dipendenti ed eventuali clienti, ospiti o visitatori della presenza dell’impianto di videosorveglianza;
- Conservare le immagini per un tempo massimo di 24-48 ore;
- Formare il personale addetto alla videosorveglianza;
- Predisporre le misure minime di sicurezza;
- Predisporre misure idonee di sicurezza atte a garantire l’accesso alle immagini solo al personale autorizzato;
- Nel caso in cui le videocamere riprendano uno o più dipendenti mentre lavorano (è escluso il caso in cui sono ripresi mentre entrano o escono dal luogo di lavoro) si deve procedere ad un accordo con le rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza, con la DPL (Direzione Provinciale del Lavoro) e ottenere l’autorizzazione all’installazione dei dispositivi elettronici di controllo a distanza.
I PRINCIPI PREVISTI DAL PROVVEDIMENTO DEL 29 APRILE 2004 SONO:
1) Liceità, ossia il principio in base a cui possono essere utilizzate le immagini raccolte laddove necessarie per rispondere a un obbligo di legge oppure per tutelare un interesse legittimo;
2) Necessità, in base a cui deve esserci un motivo sufficiente ed evidente che giustifichi l’utilizzo di videocamere di sorveglianza;
3) Proporzionalità, che garantisce che l’installazione delle telecamere avvenga laddove ritenuta una misura proporzionata agli scopi prefissi;
4) Finalità, per cui gli scopi perseguiti mediante l’installazione di videocamere devono essere determinati, espliciti e legittimi.

Se desideri installare impianti di videosorveglianza chiama il 3355261922 per istruire e avviare la pratica.


Articolo scritto da Confartigianato Goia il 05/09/2019 - Letto 1153 volte



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