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Docenza Dott.ssa Marica Farina - novembre 2016
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La nuova L.R. PUGLIA N. 30 DEL 3/11/2016La nuova L.R. PUGLIA N. 30 DEL 3/11/2016

Il radon è un  gas naturale inerte che può essere ritenuto un "killer silenzioso”: è un cancerogeno certo per l’uomo, ma raramente se ne parla e difficilmente si è consapevoli del rischio. Il Radon è un gas radioattivo incolore estremamente volatile prodotto dal decadimento di Torio e Uranio e viene generato continuamente da alcune rocce della crosta terrestre ed in particolar modo da lave, tufi, pozzolane e alcuni graniti. Come gas disciolto viene veicolato anche a grandi distanze dal luogo di formazione può essere presente nelle falde acquifere. Infine è nota la sua presenza in alcuni materiali da costruzione.

QUADRO NORMATIVO REGIONALE: 
La nuova L.R. PUGLIA N. 30 DEL 3/11/2016 aggiornata al 09.08.2017 stabilisce l'obbligo per tutti i datori di lavoro di far eseguire, presso i propri ambienti di lavoro rientranti nei criteri specifici definiti come tipologia d'immobile dalla Legge Nazionale, estendendo il monitoraggio anche al piano terra per gli immobili aperti al pubblico, riportando:
"Per gli interrati, seminterrati e locali a piano terra degli edifici diversi da quelli di cui alla lettera a) e aperti al pubblico, con esclusione dei residenziali e dei vani tecnici isolati al servizio di impianti a rete, il livello limite di riferimento per concentrazione di attività di gas radon in ambiente chiuso non può superare 300 Bq/mc, misurato con strumentazione passiva. Sono esentati dagli obblighi di misurazione i locali a piano terra con superficie non superiore a 20 mq, salvo che in virtù di collegamento strutturale con altri locali non derivi il superamento del limite dimensionale previsto per l’esenzione, purché dotati di adeguata ventilazione.”
a) per gli edifici destinati all’istruzione, compresi gli asili nido e le scuole materne, il livello limite  di riferimento per concentrazione di attività di gas radon in ambiente chiuso, e in tutti i locali dell’immobile interessato, non può superare i 300 Bq/mc, (Il Becquerel per metro cubo – Bq/m3 – è la grandezza di riferimento utilizzata per valutare l’attività del radon, e rappresenta il numero di decadimenti nucleari che hanno luogo ogni secondo in un metro cubo d’aria.) misurato con strumentazione passiva;
Il monitoraggio periodico per la presenza di gas Radon per un arco di tempo complessivo di un anno, suddividendola in due semestri.
Il numero di punti da misurare è legato alla superficie complessiva da controllare per ogni locale (fisicamente o funzionalmente definito), da un minimo di un rivelatore fino a 100 mq, 2 fino a 200 mq, etc.
Per gli edifici esistenti ai sensi dell’art. 3 della L.R. gli esercenti attività di cui al comma 1,devono provvedere, entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad avviare le misurazioni sul livello di concentrazione di attività del gas radon da svolgere su base annuale suddiviso in due distinti semestri (primavera-estate e autunno inverno) e a trasmettere gli esiti entro un mese dalla conclusione del rilevamento al comune interessato e ad ARPA Puglia.

In caso di mancata trasmissione delle misurazioni entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il comune provvede a intimare con ordinanza la trasmissione delle misurazioni svolte, concedendo un termine non superiore a trenta giorni, la cui eventuale e infruttuosa scadenza comporta la sospensione per dettato di legge della certificazione di agibilità.

RINNOVO DELLE ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO E EVENTUALE RISANAMENTO:
(con riferimento all’Art. 5 della L.R. N 30 DEL 3/11/2016)
1. Per le nuove costruzioni di cui all’articolo 3, e qualora non siano stati espletati gli adempimenti previsti dall’articolo 2, le attività di monitoraggio, della durata di un anno, devono essere compiute ogni dieci anni, a pena di sospensione e per dettato di legge dalla certificazione di agibilità, calcolati dalla data di rilascio della certificazione di agibilità dell’immobile, seguendo il procedimento previsto dall’articolo 4, commi 2 e 3.
In caso di superamento del livello di concentrazione fissato dall’articolo 3, comma 1, si applica il procedimento previsto dall’articolo 4, commi 3, 4, 5, 6 e 7.
2. Per gli edifici esistenti di cui all’articolo 4, e qualora non siano stati espletati gli adempienti previsti dall’articolo 2, le attività di monitoraggio, della durata di un anno, devono essere compiute a pena di sospensione della certificazione di agibilità ogni cinque anni dall’ultimo monitoraggio, seguendo il procedimento previsto dall’articolo 4, commi 2 e 3. In caso di superamento del livello limite di riferimento per concentrazione fissato dall’articolo 3, comma 1, si applica il procedimento previsto dall’articolo 4, commi 3, 4, 5, 6 e 7.

SANZIONI:
Come sancito dall’Art. 7 della L.R. N 30 DEL 3/11/2016 "Il mancato rispetto dei termini e delle modalità di risanamento dichiarate nel relativo piano presentato, determina la sospensione della certificazione di agibilità per dettato di legge, e con provvedimento espresso può essere disposto il conseguente sgombero forzoso dell’immobile. La sospensione della certificazione di agibilità può essere revocata solo con provvedimento espresso, dopo puntuali verifiche sull’osservanza dei livelli di concentrazione annuale di attività di gas radon e in ogni caso dopo l’espletamento di tutte le attività consequenziali tecnico-amministrative stabilite dall’ordinamento statale in materia di agibilità.”

MODALITÀ OPERATIVE:
La misurazione viene effettuata seguendo le "Linee Guida per le misure di Radon in ambienti residenziali RTI CTN_AGF 4/2004 dell’ISPRA (ex APAT - Agenzia per la Protezione dell’Ambiente e per i servizi Tecnici)". Dopo un sopralluogo preliminare presso l'edificio, viene eseguito un "Piano di Campionamento" che fissa:
    il numero di dosimetri necessari sia alla individuazione delle vie di accesso del gas, siaper valutare l'esposizione effettiva dell'utente in relazione agli ambienti a maggiore rischio;
  il posizionamento ottimale dei rilevatori nell'edificio;
  la durata della misura; tale valore ha una durata di 6 mesi + 6 mesi (sostituzione  semestrale dei dosimetri).

L'intervento proposto si compone di 5 fasi:
1. Sopralluogo preliminare presso l'edificio;
2. Redazione del Piano di Campionamento;
3. Disposizione dei dosimetri in punti strategici dell'edificio;
4. Ritiro dei dosimetri ed invio presso laboratori di analisi convenzionati, di importanza internazionale;
5. Elaborazione della Relazione Finale, in caso di positività dei dati, dell'intervento, che comprende:

• Valore di concentrazione di gas Radon, espresso in Bq/m3, per tutti i dosimetri impiegati;
• Interpretazione dei risultati in relazione alla disposizione dei dosimetri ed alla effettiva esposizione giornaliera dell'utente a tali concentrazioni;
• Individuazione delle probabili vie di accesso del Radon nell'edificio;
Nel caso di valori elevati, verranno suggeriti degli interventi edili/tecnologici atti a portare le
concentrazioni di Radon al di sotto dei limiti suggeriti dalla raccomandazione 90/143/Euratom
della Comunità Europea, e secondo le Linee Guida dell'ISPRA (ex APAT).
Articolo scritto da confartigianatogioia il 27/03/2017 - Letto 3160 volte



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