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dicembre 2015/2
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Vuoi diventare venditore ambulante e vuoi sapere quali sono le autorizzazioni da possedere?Vuoi diventare venditore ambulante e vuoi sapere quali sono le autorizzazioni da possedere?

Ecco la procedura e gli adempimenti
Il commercio ambulante o, come meglio definito oggi, su aree pubbliche è disciplinato anzitutto dal Decreto Legislativo n. 114 del 31 marzo 1998 (comunemente noto come "riforma Bersani”) e dalle legislazioni regionali, a cui lo stesso decreto rimanda la definizione delle disposizioni particolari.
Il primo passo, naturalmente, è possedere una licenza/autorizzazione amministrativa per l’esercizio del commercio su aree pubbliche. Le autorizzazioni sono di due tipi:

Tipo A. Autorizzazione a posteggio fisso, assegnata per l’utilizzo di posteggi in aree di mercato e rilasciata dal Comune in cui sono disponibili dei posti contestualmente alla concessione decennale del posteggio stesso. Consente anche l’attività in forma itinerante nel territorio regionale in cui viene rilasciata (ovviamente nei periodi di non occupazione del posteggio di cui si è titolari) nonché la partecipazione alle fiere su tutto il territorio nazionale.

Tipo B. Rilasciata dal Comune di residenza del richiedente, consente l’esercizio in forma itinerante in tutto il territorio nazionale, nelle fiere, nei mercati ma limitatamente ai posteggi non assegnati o provvisoriamente non occupati dai titolari.
Per entrare in possesso dell’autorizzazione bisogna possedere i requisiti soggettivi/morali previsti dalle norme di settore e i requisiti oggettivi/professionali, necessari o meno a seconda del tipo di commercio che si intende effettuare.
Quanto ai requisiti morali, non possono esercitare l’attività commerciale (qualsiasi attività commerciale), salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione:
Coloro che sono stati dichiarati falliti;
Coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
Coloro che hanno riportato una condanna a pena detentiva, accertata con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti di cui al titolo II e VIII del libro II del codice penale, ovvero di ricettazione, riciclaggio, emissione di assegni a vuoto, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina;
Coloro che hanno riportato due o più condanne a pena detentiva o a pena pecuniaria, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, accertate con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 513-bis, 515, 516 e 517 del codice penale, o per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti da leggi speciali;
Coloro che sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza.
Il divieto di esercizio dell'attività commerciale permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata o si sia in altro modo estinta, ovvero, qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza.

Per la vendita di prodotti non alimentari non sono necessari requisiti professionali. I quali sono richiesti, invece, per qualsiasi forma di commercio nel settore alimentare, subordinato al possesso di almeno uno seguenti requisiti:
Essere stati iscritti al R.E.C. presso le Camere di Commercio;
Aver frequentato un corso professionale per il commercio di alimentari istituito o  riconosciuto dalle regioni (120 ore, Confartigianato a Bari, previa tessera) 
o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
Avere esercitato in proprio, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, l'attività di vendita all’ingrosso o al dettaglio di prodotti alimentari;
Avere prestato la propria opera, per almeno due anni nell’ultimo quinquennio, presso esercenti l’attività nel settore alimentare, in qualità di dipendente qualificato addetto alla vendita o all’amministrazione o, se si tratta di coniuge o parente o affine (entro il terzo grado dell'imprenditore), aver ricoperto il ruolo di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all’INPS;
Essere in possesso di diploma di scuola alberghiera o diploma equivalente.

Ottenuta l’autorizzazione amministrativa dal Comune attraverso la SCIA, si procede all’apertura della partita IVA e all’iscrizione alla C.C.I.A. L’ultimo step dell’iter burocratico consiste nell’iscrizione all’INPS e all’INAIL.

Articolo scritto da Confartigianato Gioia il 17/03/2015 - Letto 1741 volte



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