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Elenco delle attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco ai sensi del D.P.R. 151/2011Elenco delle attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco ai sensi del D.P.R. 151/2011

Attività soggette a CPI (certificato prevenzione incendi) o attività soggette a "Controllo dei Vigili del Fuoco"? quali le differenze?

Il Decreto del Presidente della Repubblica del 1 agosto 2011, n. 151 è il nuovo "Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”.
Un decreto che, entrato in vigore il 7 ottobre 2011, riporta in allegato le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi ed abroga precedenti decreti. Ad esempio:
- il D.P.R. 26/5/1959 n. 689, recante la determinazione delle aziende e lavorazioni soggette ai fini della prevenzione degli incendi al controllo del Comando del Corpo dei Vigili del Fuoco;
- il Decreto del Ministro dell’Interno 16/2/1982, concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi.
Il nuovo regolamento, che si basa sul principio di proporzionalità (gli adempimenti amministrativi sono diversificati sulla base della complessità del rischio), elenca tre categorie in cui sono suddivise le attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi:
-Categoria "A”, attività a basso rischio e standardizzate: relativa alle attività che non sono suscettibili di provocare rischi significativi per l’incolumità pubblica e che sono contraddistinte da un limitato livello di complessità;
-Categoria "B”, attività a medio rischio:  relativa alle attività caratterizzate da una media complessità e da un medio rischio, nonché le attività che non hanno normativa tecnica di riferimento e non sono da ritenersi ad alto rischio;
-Categoria "C”, attività a elevato rischio: relativa alle attività ad alto rischio e ad alta complessità tecnico-gestionale.
 
Rimandiamo ai vari articoli prodotti dal nostro giornale sulle diverse procedure da espletare in relazione alla categoria di appartenenza. Anche con riferimento a quanto contenuto nel decreto del Ministro dell’Interno del 7 agosto 2012 recante "Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'articolo 2, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151”.
 
Veniamo invece alle proroghe.
 
Secondo l’originale scrittura del DPR 151/2012 gli enti e i privati responsabili delle nuove attività introdotte all'Allegato I del decreto avrebbero dovuto adeguarsi, espletando gli adempimenti richiesti, entro un anno dall’entrata in vigore del Decreto del Presidente della Repubblica, cioè entro il 7 ottobre 2012.
Successivamente con la legge del 7 agosto 2012 n. 134 si è avuta la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese.  Conversione che contiene nell’articolo 7, comma 2-bis, la proroga dell’espletamento degli adempimenti previsti dal DPR 151/2011 relativi alle nuove attività introdotte con l’allegato I.
Con la legge del 7 agosto 2012 n. 134 viene riscritto il comma 4 dell’articolo 11 del DPR 151/2011:
 
Art. 11
(...)
4. Gli enti e i privati responsabili delle nuove attività introdotte all'Allegato I, esistenti alla data di pubblicazione del presente regolamento, devono espletare i prescritti adempimenti entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
 
Ma non è finita qui.
Una ulteriore proroga avviene attraverso il Decreto del Fare-Legge n. 98/2013.
In particolare con riferimento all’articolo 38 del DL 69/2013 convertito con Legge 98/2013:
 
Art. 38 del DL 69/2013 convertito con Legge 98/2013 - Disposizioni in materia di prevenzione incendi
 
1. Gli enti e i privati di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, sono esentati dalla presentazione dell'istanza preliminare di cui all'articolo 3 del citato decreto qualora già in possesso di atti abilitativi riguardanti anche la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, rilasciati dalle competenti autorità.
2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, i soggetti di cui al medesimo comma presentano l'istanza preliminare di cui all'articolo 3 e l'istanza di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del 2011 entro tre anni dalla data di entrata in vigore dello stesso.
 
Dunque gli adempimenti relativi all'istanza preliminare di cui all'articolo 3 del DPR 151/2011 e all'istanza di cui all'articolo 4 del DPR 151/2011 per le nuove attività non sono più richiesti entro due anni, ma entro tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del 2011: entro il 7 ottobre 2014.
 
Senza dimenticare che, sempre per effetto del DL 69/2013 convertito con Legge 98/2013, gli enti e i privati responsabili delle nuove attività introdotte all'Allegato I, esistenti alla data di pubblicazione del DPR 151/2011, sono comunque esentati dalla presentazione dell'istanza preliminare di cui all'articolo 3 del citato decreto qualora già in possesso di atti abilitativi riguardanti anche la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, rilasciati dalle competenti autorità.
 
Concludiamo soffermandoci sui soggetti interessati, cioè sulle nuove attività che, esistenti alla data del 7 ottobre 2011 rientrano, per la prima volta (anche se in relazione solo a cambiamenti relativi a superficie complessiva, capienza, ...), nelle disposizioni di prevenzione incendi.
 
 
Ricordiamo inoltre - con riferimento a quanto contenuto nell’intervento " DPR 151 del 01.08.2011 – Novità e varianti introdotti rispetto alla normativa previgente” al seminario sulla sicurezza antincendio "Prevenzione Incendi: novità procedurali, strutture, impianti” (Rimini, dicembre 2011) – che sulla base della definizione dell’attività n. 13 si evince che "qualsiasi distributore di gasolio, costituisce attività soggetta”, mentre invece, secondo la previgente normativa, "i distributori mobili installati all’interno di aziende agricole, cave per estrazione di minerali, cantieri stradali e ferroviari (campo di applicazione del DM 19 marzo 1990) non costituivano attività soggetta”.
 

Elenco delle attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco ai sensi del D.P.R. 151/2011

•  Attività 2 : Impianti di compressione o di decompressione dei gas infiammabili e/o comburenti con potenzialità superiore a 50 Nm3/h, con esclusione dei sistemi di riduzione del gas naturale inseriti nelle reti di distribuzione con pressione di esercizio non superiore a 0,5 MPa
•  Attività 3 : Impianti di riempimento, depositi, rivendite di gas infiammabili in recipienti mobili:
1.    compressi con capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,75 m3;
2.    disciolti o liquefatti per quantitativi in massa complessivi superiori o uguali a 75 kg.

•  Attività 4 : Depositi di gas infiammabili in serbatoi fissi:
1.    compressi per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0, 75 m3;
2.    disciolti o liquefatti per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,3 m3;

•  Attività 5 : Depositi di gas comburenti compressi e/o liquefatti in serbatoi fissi e/o recipienti mobili per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 3 m3
•  Attività 6 : Reti di trasporto e di distribuzione di gas infiammabili, compresi quelli di origine petrolifera o chimica, con esclusione delle reti di distribuzione e dei relativi impianti con pressione di esercizio non superiore a 0,5 MPa
•  Attività 7 : Centrali di produzione di idrocarburi liquidi e gassosi e di stoccaggio sotterraneo di gas naturale, piattaforme fisse e strutture fisse assimilabili, di perforazione e/o produzione di idrocarburi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886 ed al decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624
•  Attività 8 : Oleodotti con diametro superiore a 100 mm
•  Attività 9 : Officine e laboratori con saldatura e taglio dei metalli utilizzanti gas infiammabili e/o comburenti, con oltre 5 addetti alla mansione specifica di saldatura o taglio
•  Attività 10 : Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano, liquidi infiammabili e/o combustibili con punto di infiammabilità fino a 125 °C, con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 1 m3
•  Attività 11 : Stabilimenti ed impianti per la preparazione di oli lubrificanti, oli diatermici e simili, con punto di infiammabilità superiore a 125 °C, con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 5 m3
•  Attività 12 : Depositi e/o rivendite di liquidi infiammabili e/o combustibili e/o oli lubrificanti, diatermici, di qualsiasi derivazione, di capacità geometrica complessiva superiore a 1 m3
•  Attività 13 : Impianti fissi di distribuzione carburanti per l'autotrazione, la nautica e l'aeronautica; contenitori - distributori rimovibili di carburanti liquidi:
1.    Impianti di distribuzione carburanti liquidi;
2.    Impianti fissi di distribuzione carburanti gassosi e di tipo misto (liquidi e gassosi).

•  Attività 14 : Officine o laboratori per la verniciatura con vernici infiammabili e/o combustibili con oltre 5 addetti.
•  Attività 15 : Depositi e/o rivendite di alcoli con concentrazione superiore al 60% in volume di capacità geometrica superiore a 1 m3
•  Attività 16 : Stabilimenti di estrazione con solventi infiammabili e raffinazione di oli e grassi vegetali ed animali, con quantitativi globali di solventi in ciclo e/o in deposito superiori a 0,5 m3
•  Attività 17 : Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze esplodenti classificate come tali dal regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni ed integrazioni
•  Attività 18 : Esercizi di minuta vendita e/o depositi di sostanze esplodenti classificate come tali dal regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni ed integrazioni.
Esercizi di vendita di artifici pirotecnici declassificati in "libera vendita" con quantitativi complessivi in vendita e/o deposito superiori a 500 kg, comprensivi degli imballaggi;
•  Attività 19 : Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze instabili che possono dar luogo da sole a reazioni pericolose in presenza o non di catalizzatori ivi compresi i perossidi organici
•  Attività 20 : Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono nitrati di ammonio, di metalli alcalini e alcolino-terrosi, nitrato di piombo e perossidi inorganici
•  Attività 21 : Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze soggette all'accensione spontanea e/o sostanze che a contatto con l'acqua sviluppano gas infiammabili
•  Attività 22 : Stabilimenti ed impianti ove si produce acqua ossigenata con concentrazione superiore al 60% di perossido di idrogeno
•  Attività 23 : Stabilimenti ed impianti ove si produce, impiega e/o detiene fosforo e/o sesquisolfuro di fosforo
•  Attività 24 : Stabilimenti ed impianti per la macinazione e la raffinazione dello zolfo; depositi di zolfo con potenzialità superiore a 10.000 kg
•  Attività 25 : Fabbriche di fiammiferi; depositi di fiammiferi con quantitativi in massa superiori a 500 kg
•  Attività 26 : Stabilimenti ed impianti ove si produce, impiega o detiene magnesio, elektron e altre leghe ad alto tenore di magnesio
•  Attività 27 : Mulini per cereali ed altre macinazioni con potenzialità giornaliera superiore a 20.000 kg;
Depositi di cereali e di altre macinazioni con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg
•  Attività 28 : Impianti per l'essiccazione di cereali e di vegetali in genere con depositi di prodotto essiccato con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg
•  Attività 29 : Stabilimenti ove si producono surrogati del caffè
•  Attività 30 : Zuccherifici e raffinerie dello zucchero
•  Attività 31 : Pastifici e/o riserie con produzione giornaliera superiore a 50.000 kg
•  Attività 32 : Stabilimenti ed impianti ove si lavora e/o detiene foglia di tabacco con processi di essiccazione con oltre 100 addetti o con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 50.000 kg
•  Attività 33 : Stabilimenti ed impianti per la produzione della carta e dei cartoni e di allestimento di prodotti cartotecnici in genere con oltre 25 addetti o con materiale in lavorazione e/o in deposito superiore a 50.000 kg
•  Attività 34 : Depositi di carta, cartoni e prodotti cartotecnici, archivi di materiale cartaceo, biblioteche, depositi per la cernita della carta usata, di stracci di cascami e di fibre tessili per l'industria della carta, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg
•  Attività 35 : Stabilimenti, impianti, depositi ove si producono, impiegano e/o detengono carte fotografiche, calcografiche, eliografiche e cianografiche, pellicole cinematografiche, radiografiche e fotografiche con materiale in lavorazione e/o in deposito superiore a 5.000 kg
•  Attività 36 : Depositi di legnami da costruzione e da lavorazione, di legna da ardere, di paglia, di fieno, di canne, di fascine, di carbone vegetale e minerale, di carbonella, di sughero e di altri prodotti affini con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg con esclusione dei depositi all'aperto con distanze di sicurezza esterne superiori a 100 m
•  Attività 37 : Stabilimenti e laboratori per la lavorazione del legno con materiale in lavorazione e/o in deposito superiore a 5.000 kg
•  Attività 38 : Stabilimenti ed impianti ove si producono, lavorano e/o detengono fibre tessili e tessuti naturali e artificiali, tele cerate, linoleum e altri prodotti affini, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg
•  Attività 39 : Stabilimenti per la produzione di arredi, di abbigliamento, della lavorazione della pelle e calzaturifici, con oltre 25 addetti
•  Attività 40 : Stabilimenti ed impianti per la preparazione del crine vegetale, della trebbia e simili, lavorazione della paglia, dello sparto e simili, lavorazione del sughero, con quantitativi in massa in lavorazione o in deposito superiori a 5.000 kg
•  Attività 41 : Teatri e studi per le riprese cinematografiche e televisive
•  Attività 42 : Laboratori per la realizzazione di attrezzerie e scenografie, compresi i relativi depositi, di superficie complessiva superiore a 200 m2
•  Attività 43 : Stabilimenti ed impianti per la produzione, lavorazione e rigenerazione della gomma e/o laboratori di vulcanizzazione di oggetti di gomma, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg;
Depositi di prodotti della gomma, pneumatici e simili, con quantitativi in massa superiori a 10.000 kg;
•  Attività 44 : Stabilimenti, impianti, depositi ove si producono, lavorano e/o detengono materie plastiche, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg
•  Attività 45 : Stabilimenti ed impianti ove si producono e lavorano resine sintetiche e naturali, fitofarmaci, coloranti organici e intermedi e prodotti farmaceutici con l'impiego di solventi ed altri prodotti infiammabili
•  Attività 46 : Depositi di fitofarmaci e/o di concimi chimici a base di nitrati e/o fosfati con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg
•  Attività 47 : Stabilimenti ed impianti per la fabbricazione di cavi e conduttori elettrici isolati, con quantitativi in lavorazione e/o in deposito superiori a 10.000 kg;
Depositi e/o rivendite di cavi elettrici isolati con quantitativi superiori a 10.000 kg.
•  Attività 48 : Centrali termoelettriche, macchine elettriche fisse con presenza di liquidi isolanti combustibili in quantitativi superiori a 1 m3
•  Attività 49 : Gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori endotermici ed impianti di cogenerazione di potenza complessiva superiore a 25 kW
•  Attività 50 : Stabilimenti ed impianti ove si producono lampade elettriche e simili, pile ed accumulatori elettrici e simili, con oltre 5 addetti
•  Attività 51 : Stabilimenti siderurgici e per la produzione di altri metalli con oltre 5 addetti; attività comportanti lavorazioni a caldo di metalli con oltre 5 addetti ad esclusione dei laboratori artigiani di oreficeria ed argenteria fino a 25 addetti.
•  Attività 52 : Stabilimenti, con oltre 5 addetti, per la costruzione di aeromobili, veicoli a motore, materiale rotabile ferroviario e tramviario, carrozzerie e rimorchi per autoveicoli; cantieri navali con oltre 5 addetti
•  Attività 53 : Officine per la riparazione di:
•    veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie, di superficie coperta superiore a 300 m2;
•    materiale rotabile tramviario e di aeromobili, di superficie coperta superiore a 1000 m2;

•  Attività 54 : Officine meccaniche per lavorazioni a freddo con oltre 25 addetti
•  Attività 55 : Attività di demolizioni di veicoli e simili con relativi depositi, di superficie superiore a 3000 m2
•  Attività 56 : Stabilimenti ed impianti ove si producono laterizi, maioliche, porcellane e simili con oltre 25 addetti
•  Attività 57 : Cementifici con oltre 25 addetti
•  Attività 58 : Pratiche di cui al D.Lgs. 230/95 s.m.i. soggette a provvedimenti autorizzativi (art. 27 del D.Lgs. 230/95 ed art. 13 legge 31 dicembre 1962, n. 1860)
•  Attività 59 : Autorimesse adibite al ricovero di mezzi utilizzati per il trasporto di materie fissili speciali e di materie radioattive (art. 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, sostituito dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1704; art. 21 del D.Lgs. 230/95)
•  Attività 60 : Impianti di deposito delle materie nucleari ed attività assoggettate agli artt. 33 e 52 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i. , con esclusione dei depositi in corso di spedizione
•  Attività 61 : Impianti nei quali siano detenuti combustibili nucleari o prodotti o residui radioattivi [art. 1, lettera b) della legge 31 dicembre 1962, n. 1860]
•  Attività 62 : Impianti relativi all'impiego pacifico dell'energia nucleare ed attività che comportano pericoli di radiazioni ionizzanti derivanti dal predetto impiego:
•    impianti nucleari;
•    reattori nucleari, eccettuati quelli che facciano parte di un mezzo di trasporto;
•    impianti per la preparazione o fabbricazione delle materie nucleari;
•    impianti per la separazione degli isotopi;
•    impianti per il trattamento dei combustibili nucleari irradianti;
•    attività di cui agli artt. 36 e 51 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i.

•  Attività 63 : Stabilimenti per la produzione, depositi di sapone, di candele e di altri oggetti di cera e di paraffina, di acidi grassi, di glicerina grezza quando non sia prodotta per idrolisi, di glicerina raffinata e distillata ed altri prodotti affini, con oltre 500 kg di prodotto in lavorazione e/o deposito
•  Attività 64 : Centri informatici di elaborazione e/o archiviazione dati con oltre 25 addetti
•  Attività 65 : Locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 m2. Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico.
•  Attività 66 : Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico - alberghiere, studentati, villaggi turistici, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, bed & breakfast, dormitori, case per ferie, con oltre 25 posti-letto; Strutture turistico-ricettive nell'aria aperta (campeggi, villaggi-turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone.
•  Attività 67 : Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 100 persone presenti; asili nido con oltre 30 persone presenti
•  Attività 68 : Strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale a ciclo continuativo e/o diurno, case di riposo per anziani con oltre 25 posti letto;
Strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, di superficie complessiva superiore a 500 m2
•  Attività 69 : Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio, fiere e quartieri fieristici, con superficie lorda superiore a 400 m2 comprensiva dei servizi e depositi. Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico.
•  Attività 70 : Locali adibiti a depositi di superficie lorda superiore a 1000 m2 con quantitativi di merci e materiali combustibili superiori complessivamente a 5000 kg
•  Attività 71 : Aziende ed uffici con oltre 300 persone presenti
•  Attività 72 : Edifici sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 destinati a contenere biblioteche ed archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre, nonché qualsiasi altra attività contenuta nel presente Allegato.
•  Attività 73 : Edifici e/o complessi edilizi a uso terziario e/o industriale caratterizzati da promiscuità strutturale e/o dei sistemi delle vie di esodo e/o impiantistica con presenza di persone superiore a 300 unità, ovvero di superficie complessiva superiore a 5000 m2, indipendentemente dal numero di attività costituenti e dalla relativa diversa titolarità
•  Attività 74 : Impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 116 kW
•  Attività 75 : Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluriplano e meccanizzati di superficie complessiva superiore a 300 m2; locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili di superficie superiore a 500 m2; depositi di mezzi rotabili al chiuso (treni, tram ecc.) di superficie superiore a 1000 m2
•  Attività 76 : Tipografie, litografie, stampa in offset ed attività similari con oltre cinque addetti
•  Attività 77 : Edifici destinati ad uso civile, con altezza antincendio superiore a 24 m
•  Attività 78 : Aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime, con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5000 m2; metropolitane in tutto o in parte sotterranee
•  Attività 79 : Interporti con superficie superiore a 20.000 m2
•  Attività 80 : Gallerie stradali di lunghezza superiore a 500 m e ferroviarie superiori a 2000 m
Articolo scritto da Punto sicuro il 28/07/2016 - Letto 2623 volte



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